Amministrazione Trasparente
Accesso documentale (L. 241/1990)
L’accesso documentale ai sensi della legge 241/1990 si esercita sugli atti che il Consiglio Notarile ha adottato o che, pur non avendo adottato, detiene stabilmente, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o sottratti all’accesso. Il Consiglio non è tenuto ad elaborare dati in suo possesso per evadere le richieste di accesso riguardando l’accesso solo atti già esistenti.
Sono legittimati all’esercizio del diritto di accesso documentale tutti i soggetti, compresi i portatori di interessi collettivi o diffusi, che abbiano un interesse personale, concreto e attuale, corrispondente a situazioni giuridicamente tutelate e collegate agli atti di cui si richiede l’accesso.
Come esercitare il diritto
La richiesta è gratuita, deve essere presentata al Responsabile per l’accesso documentale, Not. Beatrice Rizzolatti, utilizzando il modulo appositamente predisposto.
Il modulo debitamente compilato in ogni sua parte può essere inviato mediante:
- messaggio di posta elettronica all’indirizzo:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Nel messaggio devono essere indicati i dati, le informazioni o i documenti per i quali si era richiesto l’accesso documentale, l’interesse personale, concreto ed attuale di cui è portatore; la data nella quale si presenta l’istanza, nonché le generalità del richiedente e un indirizzo postale, o di posta elettronica, dove poter fornire riscontro alla richiesta; - invio per posta ordinaria, contenente i dati di cui al punto sub a), all’indirizzo Consiglio Notarile di Parma, c.a. Referente per l’accesso documentale, Piazzale Sant’Apollonia n. 3, 43121 PARMA.
L’accoglimento dell’istanza è comunicata con le stesse modalità della richiesta di accesso. L’accesso agli atti deve essere esercitato entro trenta giorni dalla comunicazione di accoglimento dell’istanza.
Il diritto di accesso documentale si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti. Nel caso in cui il documento sia stato pubblicato è sufficiente l’indicazione degli estremi di pubblicazione.
Il diritto di accesso è escluso nelle ipotesi espressamente disciplinate dall’art. 24 della L. 241/1990 s.m.i.
L’esame dei documenti soggetti all’accoglimento del diritto di accesso documentale è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura.
In caso di diniego
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.
In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero chiedere nello stesso tempo al difensore civico competente per ambito territoriale, ove sia costituito.
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